Regolamento

Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

L’associazione

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, d’ora in avanti più semplicemente “Strada”, è un’associazione senza scopo di lucro con sede in Montepulciano (SI), Piazza Grande n.7, costituita in data 8.04.1998 con atto pubblico e variata in data 19.08.2014 con atto del Notaio Dott.ssa Maria Patrizia Bersotti, con studio in Sinalunga (SI), Via Trieste n. 35.

L’associazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto allegato all’atto costitutivo, in conformità con quanto previsto dalla Legge 27 luglio 1999 n.268 che pone la disciplina delle “strade del vino” e della Legge Regionale n.45 del 5 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni.

A far data dal 2014, l’Associazione ha visto l’introduzione al suo interno di Valdichiana Living, agenzia d’incoming e tour operator ufficiale del territorio della Valdichiana Senese, avente lo scopo di aggregare, promuovere e commercializzare l’offerta turistica della Valdichiana Senese.

Art. 2

Soggetti aderenti

All’associazione “Strada” possono accedere tutte le persone fisiche e giuridiche aventi l’obiettivo di perseguire gli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto, nonché in possesso dei requisiti tecnico qualitativi previsti dalla legge Regionale n. 45 del 2003, qui interamente richiamata, e rientranti nelle seguenti categorie:

 

  • le aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli albi dei vini: Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di Montepulciano DOC; Vin Santo di Montepulciano DOC ed eventuali altri vini VQPRD, prodotti nel Comune di Montepulciano;
  • aziende agrituristiche;
  • produttori specializzati in produzioni tipiche e tradizionali del territorio;
  • Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti e del territorio;
  • Enti locali, Camere di Commercio, Unione dei Comuni, e altri Enti da costituirsi o in via di costituzione;
  • le enoteche, botteghe di vino e prodotti tipici;
  • imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada;
  • gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande ubicate nel territorio di competenza della “Strada”.
  • le imprese turistico e/o ricettive o comunque operanti in ambito turistico e le imprese operanti nel campo dei servizi al turismo;
  • le associazioni e fondazioni operanti nel campo turistico, culturale, ambientale e sportivo;
  • le organizzazioni professionali agricole e le associazioni cooperative;
  • Centri culturali e di documentazione e i Musei presenti nel territorio della “Strada”;
  • Ove condividano gli scopi di cui al precedente articolo 2, possono inoltre aderire all’Associazione le Università, gli Istituti di Credito e tutti i soggetti aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 45 del 5 agosto 2003.

 

Tutti gli associati devono svolgere l’attività all’interno dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese (Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni).

 

Art. 3

Domanda di adesione

La domanda di adesione all’Associazione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e deve contenere:

  • nel caso di richiesta di adesione di un’impresa individuale o collettiva, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
  • nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell’organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell’ente.

 

Sulla domanda di adesione, delibera il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri e comunque secondo le modalità di cui all’art. 18 dello Statuto entro 2 mesi dalla presentazione della domanda; l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata con decisione motivata e comunicato all’interessato a mezzo raccomandata o PEC.

Qualora la domanda di adesione non venga accolta, o il Consiglio non si esprima nel termine di cui sopra, l’interessato può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri, il quale decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il vincolo associativo ha la durata di due anni solari e viene considerato tacitamente rinnovato, per un ulteriore esercizio, se l’Associato non recede dall’Associazione mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al Consiglio di Amministrazione da notificare entro e non oltre 3 mesi antecedenti la chiusura dell’anno.

 

Art. 4

Obblighi degli associati

Gli associati hanno l’obbligo:

  • di osservare il presente regolamento previsto dallo Statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell’Associazione, nonché di versare le quote sociali di cui all’articolo 5 del presente regolamento;
  • di comunicare entro 30 (trenta) giorni all’Associazione qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell’attività aziendale;
  • di consentire all’Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l’utilizzo del marchio, secondo le prescrizioni imposte dall’art 6 dello Statuto e dall’art. 8 del regolamento;
  • di consentire l’accesso all’Associazione e al personale incaricato in ogni locale aziendale per tutti i controlli previsti dal regolamento interno e dallo statuto e necessari all’attuazione degli scopi sociali fornendo al riguardo ogni informazione utile.

 

Art. 5

Quote associative

Gli associati si impegnano a versare come quota:

  • Una quota iniziale di ammissione di pari valore per tutti gli associati determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle aziende produttori d’uva per i quali si intende simbolica e comunque determinata dal Consiglio di Amministrazione;
  • Una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione diversificata per: aziende, con esclusione dei produttori d’uva per i quali si intende simbolica, per Enti pubblici, Camere di Commercio, Istituti di Credito; associazioni e fondazioni operanti nel campo culturale, ambientale, sportive e della promozione turistica.
  • Una quota straordinaria, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell’Assemblea. Non saranno tenuti al versamento della quota straordinaria gli associati che, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva della quota medesima, notifichino il loro recesso dall’Associazione.
  • Gli associati, inoltre, si impegnano a versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che ricevono dalla Strada.

 

Art. 6

Quota annuale dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dei Comuni dell’ambito turistico Valdichiana Senese

Per l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nella sua qualità di Ente associato, è prevista una modalità di calcolo della quota annuale in base alle presenze turistiche.

La quota è calcolata tenendo come riferimento il numero di presenze turistiche nei singoli Comuni dell’Unione e precisamente a quei Comuni individuati dalla Legge Regionale come facenti parte dell’ambito turistico della Valdichiana Senese.

In particolare, per il calcolo della quota annuale, si considera l’ultima annualità della quale siano disponibili i dati delle presenze turistiche per la totalità dei 12 mesi,

ad eccezione della quota annuale riferita all’esercizio solare 2023, per il quale le presenze turistiche prese in considerazione sono quelle dell’anno 2019, in forza della Pandemia da Covid – 19 che ha caratterizzato gli anni 2020 e 2021 e di conseguenza alterato il numero di presenze turistiche registrate, non rendendole idonee ad essere assunte come base per il calcolo.

Si propone che l’individuazione della quota tenga conto del seguente parametro:

– numero delle presenze turistiche nell’area dei Comuni dell’Unione già individuati dalla Legge Reg. come Comuni dell’AMBITO TURISTICO VALDICHIANA SENESE.

Per la determinazione della quota si farà riferimento a seguenti parametri:

  1. Quota sociale Unione:

– presenze:

N. DI PRESENZE QUOTA (€)
 da 1 a 900.000 presenze

 

50.000 €
da 900.001 presenze a 1.500.000 75.000 €
oltre 1.500.001 100.000 €

 

 

  1. La quota annuale dei singoli Comuni dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e precisamente quei Comuni individuati dalla Legge Regionale come facenti parte dell’ambito turistico della Valdichiana Senese è individuata tenendo sempre conto delle presenze turistiche oltre che dei residenti per ogni comune.

Le quote sono individuate secondo quanto disposto dalle tabelle che seguono:

 

N. DI RESIDENTI QUOTA (€)
Sino a 2.000 € 6.500,00
Da 2.001 a 5.000 € 7.500,00
Da 5.001 a 13.000 € 20.000,00
Da 13.000 in su € 27.500,00

 

 

N. DI PRESENZE TURISTICHE QUOTA (€)
Da 0 a 50.000 € 0,00
Da 50.001 a 70.000 € 1.000,00
Da 70.001 a 150.000 € 7.000,00
Da 150.001 in su € 7.500,00

 

 

Art. 7

Organi di cui si compone l’Associazione

L’associazione “Strada” è composta dai seguenti organi:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente e i Vicepresidenti;
  • L’Ufficio di Presidenza;
  • Collegio dei revisori contabili;
  • Collegio dei Probiviri

 

La disciplina sulla composizione e sul funzionamento degli organi sopra esposti è rinvenibile all’interno dello Statuto dell’Associazione e per quanto non ivi previsto all’interno del Codice Civile.

 

Art. 8

Utilizzo legittimo del Marchio

Il marchio della “Strada” raffigurerà iconograficamente e dal punto di vista del codice colore tutti gli asset territoriali rappresentanti ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto marchio è di proprietà dell’Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l’abuso da parte di associati o estranei. L’uso del marchio da parte degli associati è soggetto ad autorizzazione scritta emanata dal presidente del Consiglio di amministrazione e successivo controllo da parte dello stesso, in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell’Associazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione verificherà – sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell’associato – la rispondenza dell’uso del marchio agli scopi dell’associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell’Associazione stessa.

L’autorizzazione all’uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, contro il quale l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di 2 mesi dalla notifica del provvedimento di revoca o sospensione.

Il Collegio dei Probiviri decide sul ricorso a maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 9

Disposizioni finali

L’associazione è disciplinata dalle norme del presente regolamento interno e da quelle contenuto nello Statuto.

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute all’interno dello Statuto, nonché le disposizioni del Codice civile.

In caso di contrasto tra le due fonti regolamentari, sarà lo Statuto a prevalere sul regolamento.

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