Statuto

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE”

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese” sede legale e amministrativa in
Montepulciano (SI), Piazza Grande n.7, in forma abbreviata “Strada”.
L’Associazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all’estero, quando possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali, delegazioni, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi. Tale competenza spetta al Consiglio di Amministrazione.
La durata della “Strada” è fissata al 31 dicembre 2050 e prorogabile con delibera dell’Assemblea.

Articolo 2 – SCOPI
L’Associazione “Strada” è finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla Legge 27 luglio 1999 n.268 e della Legge Regionale n.45 del 5 agosto 2003 e successive modifiche
e integrazioni, anche con lo scopo di promuovere, in Italia e all’estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali, agricoli e culturali dell’area della “Strada”;
pertanto l’attività dell’Associazione è rivolta, principalmente ad:
a) incentivare lo sviluppo economico;
b) valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole in accordo con il Consorzio del Vino Nobile, le produzioni agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità  enogastronomiche e le produzioni dell’economia ecocompatibile;
c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio della Strada;
d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale;
e) compiere attività di studio, formative e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di marketing, svolgere ricerche di mercato e svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale per il perseguimento dello scopo associativo;
f) promuovere la “Strada” attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali, come centri informazione, azioni di commercializzazione di prodotti e servizi, attività
di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni, mostre, convegni, workshop, seminari ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico eccetera;
promuovere la “Strada” in ambito fieristico, in accordo con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per le manifestazioni vitivinicole;
g) sviluppare l’accoglienza turistica anche in collaborazione con la Regione Toscana, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti ed Associazioni competenti in materia, attraverso la promozione di “turismi”;
h) sviluppare l’attività di accoglienza anche attraverso la cura e l’eventuale gestione di beni culturali, ambientali e di servizi;
i) produrre materiale promo-pubblicitario per la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico e culturale del territorio; progettare, divulgare e commercializzare guide, libri, cartoline eccetera;
j) favorire l’acquisizione di clientela italiana ed estera, mediante iniziative di intermediazione e gestione di sistemi di informatizzazione, nei settori della tele-prenotazione, della tele-informazione, dell’assistenza al turista, di tecnologie innovative e di rete;
k) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione;
l) gestire le attività relative alla intermediazione turistica, compreso la conduzione di agenzia di viaggio e di attività di Tour Operator;
m) gestire attività al fine del conseguimento degli scopi statutari;
n) partecipare a società ed organismi finalizzati allo sviluppo economico dell’area o comunque alla creazione e qualificazione dei servizi turistici;
o) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
p) rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;
q) collaborare per l’espletamento delle attività con le altre Associazioni delle “Strade del Vino”, con gli Enti Pubblici, con altre Associazioni e privati;
r) esercitare una azione di controllo sulla corrispondenza agli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa vigente e mediante creazione di un marchio di area territoriale che tenga conto di ulteriori standards;
s) richiedere in nome e per conto degli associati nuove normative o modifiche delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;
t) aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri Enti costituiti o ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi, instaurando rapporti di collaborazione.
u) dotarsi di un Regolamento interno;
v) ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.

Articolo 3 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
E’ garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici e giuridici la possibilità di adesione all’Associazione, purché  nel rispetto degli standard di qualificazione richiesti dal Regolamento di applicazione del presente statuto e in conformità delle prescrizioni contenute nella Legge Regionale n. 45 del 5 agosto 2003:
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:
a) le aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli albi dei vini: Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di Montepulciano DOC; Vin Santo di Montepulciano DOC ed eventuali altri vini VQPRD, prodotti nel Comune di Montepulciano;
b) aziende agrituristiche;
c) produttori specializzati in produzioni tipiche e tradizionali del territorio;
d) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti e del territorio;
e) Enti locali, Camere di Commercio, Unione dei Comuni, e altri Enti da costituirsi o in via di costituzione;
f) le enoteche, botteghe di vino e prodotti tipici;
g) imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada;
h) gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande ubicate nel territorio di competenza della “Strada”.
i) le imprese turistico e/o ricettive o comunque operanti in ambito turistico e le imprese operanti nel campo dei servizi al turismo;
j) le associazioni e fondazioni operanti nel campo turistico, culturale, ambientale e sportivo;
k) le organizzazioni professionali agricole e le associazioni cooperative;
l) Centri culturali e di documentazione e i Musei presenti nel territorio della Strada.
Ove condividano gli scopi di cui al precedente articolo 2, possono inoltre aderire all’Associazione le Università, gli Istituti di Credito e tutti i soggetti aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 45 del 5 agosto 2003.
Presupposto imprescindibile per appartenere alla “Strada” è avere sede operativa nel territorio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese (Sinalunga, Trequanda, Torrita di
Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni).
Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 4 – DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione all’Associazione deve essere redatta  per iscritto ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del
presente statuto e del relativo regolamento di applicazione, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Associazione stessa.
La domanda deve contenere:
– nel caso di richiesta di adesione di un’impresa individuale o collettiva, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
– nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell’organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell’ente.
Sulla domanda di adesione, delibera discrezionalmente il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di applicazione del presente statuto; l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata con decisione motivata e comunicato all’interessato. Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l’interessato può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.
L’ammissione alla “Strada” impegna il socio a tempo indeterminato a contribuire ordinariamente o straordinariamente agli scopi sociali.

Articolo 5 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale dell’Associazione corrisponde al territorio compreso nei Comuni di Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni.

Articolo 6 – MARCHIO DELLA STRADA
Il marchio della “Strada” raffigurerà iconograficamente e dal punto di vista del codice colore tutti gli asset territoriali rappresentanti e sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Detto marchio è di proprietà dell’Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l’abuso da parte di associati o estranei. L’uso del marchio da parte degli associati è soggetto ad autorizzazione scritta e successivo controllo da parte del Consiglio di Amministrazione, in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell’Associazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione verificherà sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell’associato, la rispondenza dell’uso del marchio agli scopi dell’associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell’Associazione stessa. L’autorizzazione all’uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento
motivato, contro il quale l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto.

Articolo 7 – CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati si impegnano a versare come contributi:
a) Una quota iniziale di ammissione uguale per tutti determinata dal Consiglio di Amministrazione per le aziende associate con esclusione dei produttori d’uva la quale s’intende simbolica determinata dal Consiglio di Amministrazione;
b) Una quota di contribuzione annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione diversificata per:
– aziende con esclusione dei produttori d’uva la quale s’intende simbolica determinata dal Consiglio di Amministrazione;
– Comuni, Enti pubblici, Camere di Commercio, Istituti di Credito;
– associazioni e fondazioni operanti nel campo culturale, ambientale, sportive e della promozione turistica.
c) Un eventuale contributo straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell’Assemblea. Non saranno tenuti al versamento del contributo straordinario gli associati che, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva del contributo medesimo, notifichino il loro recesso dall’Associazione.
Gli associati inoltre si impegnano a versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che ricevono dalla Strada. Gli associati si impegnano altresì a cedere gratuitamente prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell’ammontare minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 – NORMATIVA REGOLAMENTARE
La partecipazione alla Strada da parte delle aziende associate è subordinata, oltre che all’osservanza alla disposizione di legge, al rispetto della disciplina contenuta nel regolamento interno che verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno l’obbligo:
a) di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell’Associazione, nonché di versare i contributi di cui all’articolo 7.
b) di comunicare entro 30 (trenta) giorni all’Associazione qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell’attività aziendale;
c) di consentire all’Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l’utilizzo del marchio;
d) di consentire l’accesso all’Associazione e al personale incaricato in ogni locale aziendale per tutti i controlli previsti dal presente statuto e dal regolamento interno necessari all’attuazione degli scopi sociali fornendo al riguardo ogni informazione utile.
L’impegno associativo dura un esercizio sociale, ed è tacitamente rinnovato, per un ulteriore periodo di un esercizio sociale, se l’associato non recede dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o pec ed ha effetto con lo scadere dell’esercizio in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

Articolo 10 SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:
a) Recesso, da comunicare al Consiglio di Amministrazione a  mezzo lettera raccomandata o pec che produrrà i suoi effetti al termine dell’esercizio;
b) Cessazione dell’attività o comunque venir meno dei requisiti per l’ammissione all’associazione; essa ha effetto immediato;
c) Esclusione, motivata da morosità nel versamento delle quote meglio disciplinata dall’ Articolo 12, frode ai danni dell’Associazione, abuso del marchio dell’Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l’accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari, o fallimento dell’impresa associata.
d) Per decesso (socio individuale o scioglimento di società).
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 11 – SUBENTRO
In deroga all’articolo 2610 del Codice Civile, in caso di trasferimento dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, l’avente causa o l’erede potrà subentrare nel rapporto
associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all’esito favorevole della verifica stessa previa richiesta  scritta dell’erede o dell’avente causa ed all’assunzione di tutti gli impegni contratti con l’Associazione dal socio uscente o deceduto.
A tal fine l’erede e/o l’avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro 6 mesi dalla data di trasferimento della titolarità dell’azienda.
L’accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Articolo 12 – SANZIONI
L’Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell’Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:
a)richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell’associato, con l’avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità
b)sospensione per tutto l’esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;
c)sanzione pecuniaria da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
d)esclusione dall’Associazione, nei casi di cui al precedente Articolo 10 o per altri gravi motivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Il ritardo nel pagamento dei contributi associativi determina l’applicazione di un interesse di mora pari all’interesse legale in vigore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi.
L’esclusione obbliga il socio al pagamento delle quote pregresse fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla notifica di esclusione.
Il Consiglio di Amministrazione che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all’interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata o pec nella quale sia altresì contestato all’interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa.
Contro il provvedimento allo stesso Consiglio di Amministrazione, l’interessato può presentare reclamo o scritti difensivi e richiesta di essere udito, fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il Consiglio di Amministrazione è tenuto, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso ed udito il parere del Collegio dei Probiviri, a confermare, modificare o annullare il provvedimento.
Il reclamo da parte dell’associato non sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all’eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del Consiglio di Amministrazione E’ fatta comunque salva, per l’associato che abbia subìto un provvedimento sanzionatorio, la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 13 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione “Strada”:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione);
– il Presidente e i vice-presidenti;- l’ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e da due consiglieri nominati dallo stesso;
– il Collegio dei Revisori Contabili;
– il Collegio dei Probiviri;
Per l’assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici il Presidente e l’
Ufficio di Presidenza possono instituire Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato, composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista.
Le commissioni dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla loro istituzione. Nel caso in cui lo sviluppo dell’attività dell’Associazione lo renda necessario, potrà essere nominato, dal Consiglio di Amministrazione, un Direttore.

Articolo 14 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi, è organo deliberante dell’Associazione, e rappresenta ed impegna la totalità degli associati. Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o soggetto privato, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni validamente adottate dall’Assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti. Resta peraltro fermo che gli Enti Locali e le Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura aderenti alla Strada non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle deliberazioni dell’Assemblea se non nella loro qualità di associati, conservando assoluta libertà decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualità di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l’Associazione e nei rapporti con essa.

Articolo 15 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Egli sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il segretario dell’assemblea, dirige la discussione in conformità all’ordine del giorno già noto e regola le modalità della votazione.

Articolo 16 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Nell’assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato purché lo fornisca di delega scritta ed apposta in calce all’avviso di convocazione.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. Per le cantine cooperative, il presidente o i delegati della cooperativa possono rappresentare gli associati viticoltori fino ad un massimo di venticinque deleghe.

Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda con domanda scritta al Presidente almeno un terzo dei Soci. Il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta salvo che non si tratti di richiesta illegittima, pretestuosa o meramente dilatoria, o comunque idonea ad arrecare pregiudizio all’Associazione. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono effettuate mediante invito scritto del Presidente, che deve pervenire a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, anche per posta telematica; l’invito dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno delle materie da trattare. Prima dell’inizio dei lavori, l’Assemblea designa a maggioranza il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione ed eventualmente 2 (due) scrutatori. Il verbale dovrà elencare gli associati presenti in proprio e quelli presenti per delega, nonché il numero di voti spettante a ciascun intervenuto in conseguenza delle eventuali deleghe. Il registro in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni assembleari resta depositato presso la sede dell’Associazione in modo che ciascun associato possa prenderne visione. L’assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; qualora anche questo manchi o sia impedito, l’Assemblea è presieduta dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti. Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell’assemblea ordinaria:
1. La discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione illustrativa dello stesso Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. La nomina, mediante elezioni, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; le deliberazioni di nomina alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea non decida all’unanimità di provvedervi diversamente;
3. In sede ordinaria l’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell’assemblea straordinaria:
a) le delibere di modifica dello Statuto; b) la delibera di scioglimento anticipato dell’Associazione;
In sede straordinaria l’assemblea è validamente costituita se il numero degli intervenuti rappresenta almeno la metà degli associati in prima convocazione, ed almeno un quarto degli associati in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri, quanto più rappresentativi dei soci, tenuto conto delle loro attività, con numero determinato all’atto della nomina e nel rispetto della composizione di cui ai seguenti due commi.
I componenti del Consiglio sono così ripartiti:- n. 1 (uno) seggio è riservato di diritto al Sindaco del Comune di Montepulciano, o suo delegato;
– n. 1 (uno) seggio è riservato di diritto al Presidente del Consorzio del vino Nobile o suo delegato;
– n. 4 (quattro) seggi spettano alle aziende vitivinicole aderenti al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano di cui due riservati alla cooperazione;
– n. 5 (cinque) seggi spettano alle altre categorie così ripartire:
a) aziende di somministrazione di alimenti e bevande expubblici esercizi;
b) aziende di produzione e commercio di prodotti tipici e di artigianato;
c) attività agrituristiche;
d) alberghi e consorzi turistici;
f) imprese turistiche non rientranti in altre categorie- n. 1 (uno) seggio spettante al termalismo- n. 3 (tre) seggi spettano ai delegati dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese individuati dalla Giunta dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina nel proprioseno il suo Presidente.
Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne.
Il presidente o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Strada. Il Presidente predispone l’ordine del giorno e riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne viene richiesto per iscritto da almeno 3 (tre) consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti, almeno ogni 4 (quattro) mesi. La convocazione, da inviare mediante avviso a domicilio, e-mail o fax, dovrà pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre)giorni prima di quello fissato per la riunione.
La riunione sarà validamente costituita, pur in mancanza di preventiva convocazione, qualora vi intervengano tutti i consiglieri incarica.
Nel Consiglio ogni membro ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità ,decide il voto del Presidente. Prima dell’inizio dei lavori, il Consiglio designa il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, scegliendolo tra i propri membri, tra gli associati non Consiglieri ovvero tra il personale esterno. Le deliberazioni del consiglio saranno registrate in apposito libro verbali, ogni verbale sarà firmato dal segretario e dal Presidente.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta l’immediata decadenza. Qualora nel corso del mandato per motivazioni diverse vengano a mancare uno o più amministratori, saranno sostituiti percooptazione dai primi dei non eletti alle varie categorie.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio fa luogo alla sua cooptazione nel rispetto dei criteri di composizione innanzi previsti; il consigliere così eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio.
L’Assemblea, nella prima riunione successiva alla nomina, potrà confermare o sostituire il nuovo Consigliere, che scadrà insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina;
Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per conto dell’associazione in ragione del proprio ufficio.
Il Presidente ed i Consiglieri sono in eguale misura responsabili dell’andamento generale dell’associazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengono garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’o.d.g. , nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori.

Articolo 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri più ampi di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente statuto all’Assemblea e dal Presidente. Spetta al Consiglio di Amministrazione:- eleggere il Presidente e i Vice-Presidenti;
– deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l’Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;- approfondire e coordinare le proposte e i problemi che interessano l’Associazione e gli associati e sottoporli all’Assemblea;
– dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare tutto quanto ritenga utile per ilraggiungimento degli scopi associativi;
– predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre il regolamento di applicazione dello statuto;
– determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente Articolo 7;
– approvare l’organico, il regolamento ed assunzione e licenziamenti del personale; procedere alla eventuale nominae/o al licenziamento del Direttore;- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;
– deliberare in ordine alle domande di ammissione all’associazione, in conformità a quanto innanzi previsto;
– designare i soggetti che rappresentino l’Associazione in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare l’Associazione medesima;
– deliberare gli accordi o i protocolli d’intesa con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell’Associazione;
– nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno un Direttore;
– nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni;- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 12;- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l’uso del marchio da parte degli associati.

Articolo 20 – IL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI
Il Presidente e i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno durante la prima riunione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale; ne cura l’andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea e cura l’attuazione delle relative delibere; cura l’esame e la risoluzione delle questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Direttore, ove nominato; I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso.

Articolo 21 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno presidente, nominati dall’assemblea tra gli associati o tra esperti esterni. Non possono essere revisori dei conti i rappresentanti delle aziende che hanno già eletto un proprio membro nel consiglio di amministrazione. Il collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare ad esse senza diritto di voto. Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà come previsto dall’Articolo18 del presente statuto, fermo restando che il Collegio dei revisori dei conti non potrà restare in sotto-numero e, quindi, in caso di esaurimento dei non eletti verrà cooptato un membro esterno.

Articolo 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente e il presente statuto. Al collegio possono rivolgersi gli associati per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l’Associazione o per appellarsi alle decisioni del Consiglio. Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

Articolo 23 – IL BILANCIO
L’esercizio associativo ha durata dal 1° gennaio al 31dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il Bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il bilancio consuntivo al collegio dei revisori almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. All’inizio di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea ordinaria.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici gironi che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, adisposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. L’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci avrà luogo entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di residuo attivo lo stesso sarà riportato a nuovo nell’esercizio successivo.

Articolo 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Qualora venga deciso lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori. Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – DISPOSIZIONI FINALI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge, in particolare della Legge 69/96 e successive modificazioni.

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