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Statuto dell'Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano

Articolo 1
Costituzione

È costituita una Associazione volontaria denominata "Strada del Vino Nobile di Montepulciano" con sede legale ed amministrativa in Montepulciano , Piazza Grande, 7 e con uffici o delegazioni in Italia e all'estero quando possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. La durata della Strada del Vino Nobile di Montepulciano è fissata fino al 31 Dicembre 2050. Sono previste la proroga o l'anticipato scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:
a) le disposizioni di Legge in materia di associazioni volontarie;
b) le norme della Legge Regionale riguardante la disciplina delle Strade del Vino in Toscana n.69 del 13 agosto 1996, relativi regolamenti attuativi e successive modifiche. Articolo 2
Scopi

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano ha i seguenti scopi:
a) svolgere le funzioni di Comitato Responsabile finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 69/96 e relativa regolamentazione, promuovendo e attuando iniziative volte alla valorizzazione della Strada del Vino Nobile di Montepulciano;
b) valorizzare le peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada del Vino Nobile di Montepulciano;
c) compiere attività di studio e di ricerca per il perseguimento dello scopo sociale;
d) informare ed assistere gli associati circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
e) esercitare un'azione di controllo, direttamente ed in collaborazione con gli appositi organismi delegati sulla rispondenza degli standard qualitativi minimi previsti dai regolamenti attuativi;
f) richiedere in nome e per conto degli associati nuove normative o modifiche delle leggi vigenti in materia;
g) aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituti e ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;
h) dettare un Regolamento interno non in contrasto con le leggi vigenti;
i) rappresentare in giudizio gli interessi degli associati alla Strada del Vino Nobile di Montepulciano tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede;
j) esercitare le proprie funzioni anche per singole sottozone, qualora la denominazione di origine in cui insiste la sottozona, sia espressamente riconosciuta dalla L.164/92.

Articolo 3
Soci

Possono fare parte della Strada:
a) aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli albi dei vini: Nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di Montepulciano DOC; Vin Santo di Montepulciano DOC ed eventuali altri vini VQPRD, prodotti nel comune di Montepulciano;
b) aziende agrituristiche;
c) aziende specializzate in produzioni tipiche;
d) enoteche
e) esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti e bevande;
f) imprese turistico-ricettive o comunque operanti in attività turistica;
g) imprese artigiane;
h) associazioni operanti nel campo culturale;
i) enti locali e Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
j) e comunque tutti quelli previsti alla legge 69/96 e successive modifiche.

Articolo 4
Ammissione

Le domande di ammissione debbono essere indirizzate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e devono contenere:

  • la dichiarazione del richiedente che conosce e accetta tutte le condizioni del presente statuto e del regolamento;
  • l'indicazione della categoria di appartenenza; Il consiglio di Amministrazione, fatti gli opportuni accertamenti, delibera sull'accoglimento della domanda.
    L'ammissione alla Strada impegna il socio a tempo indeterminato salvo dimissioni con sei mesi di anticipo.

    Articolo 5
    Contributi dei soci

    Tutti i soci si impegnano a:

  • versare una quota annuale fissa di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza - per i soci viticoltori tale quota si intende simbolica;
  • una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dalla Strada;
  • cedere gratuitamente prodotti da utilizzare per attività di rappresentanza.
  • Le modalità relative a quanto sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione ratificate dalla prima Assemblea dei Soci e riportate nel Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di determinare contributi straordinari quando ne sia ravvisata l'opportunità per la realizzazione degli scopi sociali.

    Articolo 6
    Obblighi degli Associati

    Gli Associati hanno l'obbligo di:
    a) permettere agli incaricati degli organi amministrativi della Strada di eseguire direttamente o con esperti all'uopo prescelti, qualsiasi controllo nei locali adibiti all'attività della Strada, come previsto dall'articolo 2 lettera e);
    b) i soci accettano che la Strada compia verifiche sulla correttezza e veridicità dei documenti che possano risultare utili agli effetti delle norme contemplate nelle Leggi vigenti e nel presente Statuto.

    Articolo 7
    Perdita della qualifica di socio

    La qualifica di socio della Strada si perde:
    a) per decesso (socio individuale) o scioglimento (società);
    b) per vendita della proprietà o cessazione dell'attività;
    c) per dimissioni volontarie;
    d) per espulsione motivata da morosità nel versamento dei contributi, frode inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli.

    Articolo 8
    Sanzioni

    Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Strada, violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

  • richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
  • sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
  • esclusione dalla Strada. Il socio soggetto a sanzione può ricorrere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Probiviri, presentando in modo preciso e dettagliato nonché in forma scritta lettera raccomandata A.R., le proprie giustificazioni con l'eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico entro 30 giorni. Tanto il Consiglio di amministrazione quanto il Collegio dei Probiviri sono tenuti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data del ricorso, a confermare, a rettificare o annullare il provvedimento preso dal Consiglio di Amministrazione con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni.
    Il ricorso da parte del socio sospende la sanzione salvo deliberazione in contrario del Collegio dei Probiviri per gravi e giustificati motivi.
    Ferme restando le sanzioni applicate dalla Strada, nel caso che l'infrazione commessa corrisponda alla non osservanza o addirittura alla trasgressione delle Leggi in vigore, i reati connessi sono di competenza delle autorità preposte e della Repressione Frodi ai quali organi sarà deferito il socio.

    Articolo 9
    Successione per decesso o cambio di proprietà

    Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.
    La domanda è documento valido, per fare della Strada con gli stessi diritti e doveri della precedente proprietà.
    Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare che il nuovo socio abbia i requisiti per fare parte del Consorzio.
    I nuovi intestatari non sono così tenuti a pagare la quota di ammissione.

    Articolo 10
    Organi della Strada

    Sono organi della Strada:
    1. Assemblea;
    2. Il Consiglio di Amministrazione;
    3. Il Presidente;
    4. I Revisori dei Conti;
    5. Il Collegio dei Probiviri.

    Articolo 11
    Assemblea dei Soci

    L'assemblea alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o legali rappresentanti purché in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art.5, rappresenta ed impegna la totalità di questi.
    Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
    Ciascun Socio ha diritto a 1 voto più altrettanti voti ponderati calcolati in base alle quote versate come di seguito riporato:

    Quota fissa annuale:
    1 voto fino a £ 100.000
    1 ulteriore voto oltre £ 100.000

    Quota annuale di partecipazione:
    1 voto fino a £ 100.000
    1 voto da £ 100.000 a £ 1.000.000
    1 ulteriore voto oltre £ 1.000.000

    L'assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci.
    Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni dalla data richiesta. Le convocazioni, , ordinarie e straordinarie, sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi 15 giorni prioma della seduta.
    L'invito dovrà specificare l'ordine del giorno dei lavori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non possono ricevere deleghe da altri soci. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri cinque soci. Per le cantine cooperative è previsto che il Presidente o i delegati della cooperativa possono rappresentare i soci viticoltori fino ad un massimo di venticinque deleghe. Prima di iniziare l'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
    a) la discussione e approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
    b) la nomina, mediante elezioni, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Contie del Collegio dei Probiviri.
    In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.
    Sono compiti istituzionali e non trasferibili dall'Assemblea Straordinaria:
    a) la modifica dello Statuto;
    b) lo scioglimento anticipato della Strada. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci.

    Articolo 12
    Consiglio di Amministrazione


    Il Consiglio di Amministrazione è formato da 9 a 13 membri eletti fra i soci e i loro rappresentanti. Da 4 a 6 seggi spettano alle aziende vitivinicole dei quali 2 sono riservati alla cooperazione. Da 3 a 5 seggi spettano alle altre categorie purché ognuna si rappresenta. Sono riservati di diritto due seggi rispettivamente al Sindaco del Comune di Montepulciano o suo delegato ed al Presidente del Consorzio del Vino Nobile o il suo delegato.
    Risultano eletti, categori per categoria i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità nella Strada.
    I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    Il Consiglio nomina tra i propri componenti un presidente e due vicepresidenti che lo sostituiscono. Il V. Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
    Il Presidente con i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
    Il Consiglio nomina un segretario tra i propri membri, tra i soci non consiglieri o tra personale esterno.
    Il segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.
    Ciascun verbale viene firmato dal presidente e dal Segretario. Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne.
    Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale della Strada. Il Presidente riunisce il Consiglio almeno ogni quattro mesi, mediante avviso a domicilio e predispone l'ordine del giorno. Il Presidente riunisce l'Ufficio di Presidenza almeno ogni due mesi, mediante avviso a domicilio e predispone l'ordine del giorno.
    Nel Consiglio ogni membro ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
    In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.
    L'assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dello stesso.
    Qualora nel corso del mandato per motivazioni diverse vengano a mancare uno o più amministratori, saranno sostituiti per cooptazione dai primi dei non eletti alle varie categorie.
    Il consigliere nominato rimarrà in carica fino alla prima assemblea che ne dovrà ratificare la nomina.

    Articolo 13
    Collegio dei Revisori dei Conti

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno presidente, nominati dall'assemblea tra i soci o tra esperti esterni.
    Non possono essere revisori dei conti i rappresentanti delle aziende che hanno già eletto un proprio membro nel consiglio di amministrazione.
    Il collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
    I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare ad esse senza diritto di voto.
    Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà come previsto dall'art.12 del presente statuto, fermo restando che il Collegio dei revisori dei conti non potrà restare in sotto-numero e, quindi, in caso di esaurimento dei non eletti verrà cooptato un membro esterno.

    Articolo 14
    Collegio dei Probiviri

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno presidente, nominati dall'assemblea al di fuori del campo sociale.
    Al collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con il Consorzio o per appellarsi alle decisioni del Consiglio.
    Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione

    Articolo 15
    Bilancio

    Il Bilancio consuntivo annuale si chiude alla data del 31 dicembre e deve essere consegnato ai Revisori dei Conti con almeno 20 giorni prima di essere approvato all'Assemblea, il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.
    A chiusura del bilancio i fondi non erogati si intendono trasferiti integralmente a carico dei successivi bilanci.




  • Strada del Vino Nobile di Montepulciano
    Piazza Grande, 7 - 53045 Montepulciano (SI)
    t. 0578 717484 fax 0578 752749 - info@stradavinonobile.it
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